Art. 19.
(Norme in materia di patrimonio
e di gestione).

      1. La Fondazione può accettare donazioni o eredità, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile, e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.

      2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
      3. La Fondazione, quando esercita attività commerciale, è soggetta, in caso d'insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.